Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria di un Paese extracomunitario (la Danimarca rientra in questa condizione in quanto non ha aderito all'adozione del Regolamento CE), relative allo stato civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile.
Sussistendone le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano:
La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente la potestà in caso di minore.
Nota bene: l'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante, per i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni.
La domanda, corredata dalla documentazione, potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Documentazione necessaria
E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati.
Tempi di rilascio
L'istruttoria è complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l'interessato e con le Autorità Consolari.
Dove rivolgersi
su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30
lunedì dalle 8 alle 12.30; da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.
su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30
Competenze
Normativa di riferimento »
L. 30 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e segg.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127
Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 novembre 2011