I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato o l’autenticazione. Ad esempio lo stesso tipo di certificato sarà rilasciato in esenzione se viene utilizzato per un’adozione mentre sarà soggetto all’imposta di bollo se finalizzato all’apertura o all’estinzione di un conto corrente.
Fanno eccezione i certificati di stato civile che sono esenti da qualsiasi spesa, qualunque sia l’uso cui sono destinati, mentre i certificati di anagrafe scontano l’imposta.
Chi rilascia il certificato o l’autenticazione in carta libera deve indicare in base a quale articolo di legge è stata applicata l’esenzione. Quindi è corretto il comportamento degli operatori di sportello che richiedono l’uso cui è destinato l’atto e applicano l’esenzione solo se prevista dalla normativa in vigore.
Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
Costo e modalità di pagamento
Attualmente l’importo del bollo è di euro 14,62.
Salvo i casi di completa esenzione ai certificati e alle autenticazioni vengono applicati anche i diritti comunali. Questi ultimi hanno un costo che va da un minimo di euro 1,03 ad un massimo di euro 1,29 per i certificati relativi alla situazione attuale. Per i certificati “storici” (cioè riferiti a date pregresse), se la loro redazione comporta una ricerca d'archivio, i diritti variano in relazione al numero di nominativi contenuti nel certificato, gli importi vengono determinati nel modo seguente:
Competenze
Normativa di riferimento »
D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 - Disciplina dell'imposta di bollo
D.M. del 20 agosto 1992
L. n. 604 dell'8 giugno 1962 - Tabella allegato D
Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011