Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il "nulla-osta".
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:
oppure
Nota bene: il nulla-osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione. Per evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
La convenzione di Monaco del 5 maggio 1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
Per i cittadini appartenenti ai seguenti Stati, per i quali sono previsti particolari accordi e disposizioni, è consigliabile contattare l'Ufficio Matrimoni competente:
Competenze
Ultimo aggiornamento: martedì 26 febbraio 2013