Il cittadino straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti (circ. Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991):
L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta
legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati
in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità
con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati
rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta
semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto
l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di
traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono
esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.
(*)
Nota bene: si ribadisce chè è necessario produrre copie integrali e non
estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all'estero,
al fine di dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili
alla definizione del procedimento.
(**) Per quanto riguarda il documento richiesto al punto 5, si precisa
che nell’ipotesi che l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina,
abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è
necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme
(legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la
“sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché
la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso
posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione”.
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge 22 novembre 1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità (art. 6 ultimo periodo dell’accordo).
Competenze
Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011