Documenti

Documentazione da presentare


Il cittadino straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti (circ. Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991):

  1. estratto per riassunto dell'atto di nascita  dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal  comune italiano ove egli nacque, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana)
  2. atti di nascita (*) muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
  3. atto di matrimonio (*) dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero
  4. atto di morte (*) dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana
  5. atti di matrimonio (*) dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
  6. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato. (**). Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
  7. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza  italiana vi abbiano mai rinunciato (ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o  dell’art.11 Legge 5.2.1992 n.91) (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento)
  8. certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento)

L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.

(*) Nota bene: si ribadisce chè è necessario produrre copie integrali e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all'estero, al fine di dimostrare con certezza l'esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.
(**) Per quanto riguarda il documento richiesto al punto 5, si precisa che nell’ipotesi che l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la “sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione”.

Atti provenienti dall’Argentina

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge 22 novembre 1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità (art. 6 ultimo periodo dell’accordo).

Competenze

Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011