Acquisizione per naturalizzazione


La cittadinanza italiana si acquisisce per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

  1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
  2. reddito sufficiente
  3. assenza di procedimenti penali a carico
  4. rinuncia alla cittadinanza d'origine (dove prevista)

Come presentare la domanda

Domanda al Presidente della Repubblica con marca da bollo (art. 5 DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e succ. modif.), allegando:

  1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con legalizzazione
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza con legalizzazione
  3. certificato/i storico/i di residenza
  4. titolo di soggiorno
  5. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  6. stato di famiglia
  7. modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni
  8. ricevuta di versamento del contributo di euro 200,00
  9. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado (art.9,c.1,lett.a)
  10. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b)
  11. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c)
  12. certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato(art. 9 c. 1, lett.e - art. 16 c. 2)**

Gli atti dei punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I rifugiati e gli apolidi, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

Dove presentare la domanda

I residenti nella Provincia di Bologna devono presentare domanda al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.
Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

  • tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea;
  • cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio Nascite - Cittadinanza.

Per informazioni


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Competenze

Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011