Acquisizione per matrimonio con cittadino italiano


La cittadinanza italiana si acquisisce per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

  1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio
  2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
  3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
  4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale


Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito del punto 1) è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.
In questo caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell'adozione del provvedimento.

Come presentare la domanda

Domada al Ministro dell’Interno con marca da bollo da euro 14,62 (art. 5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ. modif.).
Alla domanda di cittadinanza deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno essere quindi autocertificati neanche da parte dei cittadini comunitari.

  1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con legalizzazione;
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza con legalizzazione;
  3. titolo di soggiorno;
  4. atto integrale di matrimonio;
  5. stato di famiglia;
  6. certificato storico di residenza;
  7. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  8. certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
  9. ricevuta di versamento del contributo di euro 200,00;
  10. certificato di cittadinanza del coniuge


Gli atti dei punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno anche essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I rifugiati e gli apolidi, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.


Dove presentare la domanda

  • Residenti in Italia

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, trascorsi due anni di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio, può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell’Interno, tramite il Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'interessato.
Il predetto termine é ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell'adozione del provvedimento.

  • Residenti all'estero

Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
Il predetto termine é ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell'adozione del provvedimento.

Per informazioni


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Competenze

Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011