La prole nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana (L. n. 555 del 13 giugno 1912). Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.
Questa eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie d’antica origine italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale).
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Essere discendenti di italiani emigrati all'estero.
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Competenze
Normativa di riferimento »
L. n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano
Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
Ultimo aggiornamento: mercoledì 02 novembre 2011