La carta d'identità elettronica (CIE) è un nuovo strumento che integra le tecnologie del microchip e della banda ottica; nei prossimi anni dovrà consentire, oltre all’identificazione a vista del titolare, anche l’erogazione di una serie di servizi telematici, sia di livello nazionale (individuati dallo Stato), che di livello locale, la cui individuazione spetterà, invece, ai singoli comuni.
Il documento è valido a tutti gli effetti e quindi può essere utilizzato come la carta d'identità tradizionale.
Per ragioni normative, tecniche ed organizzative, la CIE potrà essere richiesta solo dai cittadini italiani o stranieri in possesso delle seguenti caratteristiche:
Nota bene: la carta di identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini non residenti a Bologna, neppure ai residenti all'estero iscritti all'AIRE. Ai cittadini non residenti già in possesso di CIE rilasciata da altri Comuni può però essere rilasciata la proroga, previo ottenimento del nulla osta del Comune di residenza.
Dall'11 ottobre 2010 si procede al rilascio a vista della CIE, senza la necessità di fissare un preventivo appuntamento con l'ufficio.
Si segnala che la strumentazione a disposizione dell'ufficio consente di rilasciare un numero limitato di documenti (mediamente 20 al giorno), anche in considerazione del fatto che il sistema di gestione della carta di identità elettronica prevede che la stessa possa essere rilasciata solo dopo aver ottenuto in via informatica l'autorizzazione ministeriale e che talvolta il sistema di rilascio dell'autorizzazione subisce dei blocchi
Ai cittadini verranno rilasciate le CIE secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Dal 14 maggio 2011 la carta d'identità può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del titolare nel modo seguente:
| ETA' | SCADENZA |
| da 0 a < 3 | 3 anni |
| da 3 a < 18 | 5 anni |
| > 18 | 10 anni |
Documentazione necessaria
Sia per maggiorenni che per minori è necessaria la presenza allo sportello. Non occorre presentare fotografie, in quanto l'immagine del viso viene acquisita a sportello.
E' necessario un valido documento di riconoscimento (in mancanza,
occorre la presenza di due persone maggiorenni con un documento di
identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente
l'interessato).
Per il rilascio a minori di CIE non valida per l’espatrio, in mancanza di un valido documento di riconoscimento, è sufficiente la presenza di un genitore o del
tutore.
Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.
Non occorre presentare fotografie, in quanto l'immagine del viso viene
acquisita a sportello.
Vecchia carta d'identità se ancora valida oppure che non sia scaduta da più di un anno. In mancanza
altro valido documento di riconoscimento (se l'interessato non è in
possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni
maggiorenni muniti di documento d'identità).
In
caso di smarrimento o furto della carta di identità è
necessario presentare anche denuncia in originale rilasciata da un Ufficio di
Polizia (o Carabinieri).
Tempi di rilascio
La consegna è immediata: l'operazione di emissione ha una durata media di circa 20 minuti.
Costo e modalità di pagamento
Il rilascio della CIE è soggetto al pagamento di 25,42 euro di cui 5,42 euro per diritti comunali (diritto fisso e diritti di segreteria) ed 20,00 euro per corrispettivo dovuto allo Stato.
Dove rivolgersi
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Orario estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.
Competenze
Normativa di riferimento »
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza
D.P.R. 30 dicembre 65, n. 1656 - Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
L. 21 novembre 1967, n. 1185 - Norme sui passaporti
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 537
D.M. 19 luglio 2000
D.L.13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia - art. 10 comma 5
Ultimo aggiornamento: mercoledì 05 settembre 2012