Il riconoscimento del figlio naturale (concepito da persone tra loro non unite dal vincolo matrimoniale), può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
Se il riconoscimento è fatto da un genitore non italiano, ma comunitario o extracomunitario, lo stesso deve produrre all’ufficiale dello stato civile, una certificazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese, attestate che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale, secondo la legge nazionale (art.35, Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”).
Nota bene: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni.
Documentazione necessaria
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonché per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio Nascite - Cittadinanza.
Dove rivolgersi
su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30
Competenze
Normativa di riferimento »
Codice Civile art. 250 e segg.
L. 30 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2 c. 12 L. 127 del 15 maggio 1997
Ultimo aggiornamento: giovedì 03 novembre 2011