Per i genitori uniti in matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere resa da:
Per i genitori non uniti in matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere resa da:
La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all’Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.
Il nome, che deve corrispondere al sesso del bambino
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino oppure, possono essere attribuiti più nomi per un massimo di tre, separati dalla virgola; in questo caso il nome che verrà indicato nella certificazione di stato civile e anagrafe, sarà quello che precede la virgola.
Documentazione necessaria
Dove rivolgersi
Su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.
Lunedì 8 marzo 2021 l'ufficio nascite e cittadinanze resterà chiuso al pubblico per l'avvio di un nuovo sistema operativo. Saranno garantiti solo gli atti urgenti e indifferibili, quali matrimoni in extremis o atti di nascita al limite dei 10 giorni previsti per legge e gli atti di decesso.
Competenze
Normativa di riferimento »
Codice Civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 2 legge 127 del 15 maggio 1997
Legge n. 218 31 maggio 1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art.16
Corte Costituzionale sentenza 6 febbraio 2006 n. 61
Ultimo aggiornamento: martedì 10 ottobre 2017