Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono proporre agli organi del
Comuneistanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trecento persone
e depositatepresso la Segreteria generale. Per la presentazione non e' richiesta
nessuna particolareformalita'. Il regolamento
determina le modalita', forme e temi della risposta, che deveessere comunque
resa entro tre mesi.
I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l 'iniziativa degli atti
dicompetenza del Consiglio
comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazioneillustrativa,
con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito,con
modalita' stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con lamaggioranza
dei consiglieri assegnati al Comune.
Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare
nei tempistabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sei
mesi dal deposito deltesto, sottoscritto, presso la Segreteria generale.
Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di
deliberazione ai
fini dei pareri previsti dall 'art. 53, comma I, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
(tratto dall'Art.5 dello Statuto
del Comune di Bologna)
(tratto dall'Art.6
dello Statuto delComune di Bologna)