ll Comune di Bologna ha attribuito con apposita convenzione all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna l'esercizio della funzione certificativa in materia di idoneità degli alloggi finalizzata al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno, permessi di soggiorno U.E. per soggiornanti lungo periodo, ricongiungimenti familiari, contratti di soggiorno per lavoro subordinato. Il Comune di Bologna ha determinato di applicare, per valutare i requisiti minimi degli alloggi previsti dalla normativa sia per gli alloggi pubblici che per alloggi privati, il Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Bologna, che presenta prescrizioni meno restrittive.
A)Parametri tecnici minimi per la verifica della conformità igienico sanitaria, nonché dell’idoneità abitativa degli alloggi pubblici e privati: superficie complessiva dell’alloggio in relazione al numero di abitanti, tenendo conto dei criteri di superficie minima per abitante.
Requisiti minimi degli alloggi:
| 1 persona | almeno 28 mq |
| 2 persone | almeno 38 mq |
| 3 persone | almeno 42 mq |
| 4 persone | almeno 56 mq |
| 5 persone | almeno 66 mq |
| 6 persone | almeno 76 mq |
| 7 persone | almeno 86 mq |
| 8 persone | almeno 96 mq (per ogni abitante successivo ulteriori 10 mq) |
B) Per quanto riguarda la presenza di un figlio di età inferiore a 14 anni (art. 29 comma 3 lett. a) T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.) “Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”:
1. per gli alloggi pubblici di proprietà del Comune di Bologna, tale consenso viene generalizzato e prestato per tutti i procedimenti;
2. per gli alloggi di proprietà privata, il consenso viene eventualmente prestato dal proprietario nell’ambito di ogni singolo procedimento.
C) I criteri delle lettere A) e B) si applicano anche nell’ipotesi di regolarizzazione di colf e badanti con finalità assistenziali per i quali viene effettuata proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.) e pertanto, al fine del rilascio dell’attestazione di conformità igienico sanitaria, nonché dell’idoneità abitativa dell’alloggio ove risiede il lavoratore, si deve tenere conto della ulteriore presenza dell’assistito e di eventuali altri componenti il nucleo familiare (nell’ipotesi minima di un lavoratore con qualità di colf o badante e un assistito, la superficie minima per abitante dell’alloggio è riferita a due persone pari ad almeno mq 38).
D) La normativa non si applica in caso di ricongiunzione familiare dei rifugiati (’art. 29-bis e 29 comma 3 lett. a) del T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.
La validità dell'attestazione è riconosciuta dalla Questura per una durata di 6 mesi dal rilascio.
Documentazione necessaria
Oltre ai dati da dichiarare nel modulo di domanda bisogna presentare:
Ritiro della modulistica e dell’attestato:
Azienda USL di
Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica, via Gramsci 12 (stanza 26)
orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13
Consegna della modulistica:
Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica, via Gramsci 12 (stanza 20)
orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13
Normativa di riferimento »
T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.
Delibera di Giunta P.G. n.: 306996/2009
Ultimo aggiornamento: venerdì 03 dicembre 2010