Idoneità dell'alloggio

ll Comune di Bologna ha attribuito con apposita convenzione all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna l'esercizio della funzione certificativa in materia di idoneità degli alloggi finalizzata al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno, permessi di soggiorno U.E. per soggiornanti lungo periodo, ricongiungimenti familiari, contratti di soggiorno per lavoro subordinato. Il Comune di Bologna ha determinato di applicare, per valutare i requisiti minimi degli alloggi previsti dalla normativa sia per gli alloggi pubblici che per alloggi privati, il Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Bologna, che presenta prescrizioni meno restrittive.


A)Parametri tecnici minimi per la verifica della conformità igienico sanitaria, nonché dell’idoneità abitativa degli alloggi pubblici e privati: superficie complessiva dell’alloggio in relazione al numero di abitanti, tenendo conto dei criteri di superficie minima per abitante.

Requisiti minimi degli alloggi:

1 persona almeno 28 mq
2 persone almeno 38 mq
3 persone almeno 42 mq
4 persone almeno 56 mq
5 persone almeno 66 mq
6 persone almeno 76 mq
7 persone almeno 86 mq
8 persone almeno 96 mq (per ogni abitante successivo ulteriori 10 mq)

B) Per quanto riguarda la presenza di un figlio di età inferiore a 14 anni (art. 29 comma 3 lett. a) T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.) “Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”:
1. per gli alloggi pubblici di proprietà del Comune di Bologna, tale consenso viene generalizzato e prestato per tutti i procedimenti;
2. per gli alloggi di proprietà privata, il consenso viene eventualmente prestato dal proprietario nell’ambito di ogni singolo procedimento.

C) I criteri delle lettere A) e B) si applicano anche nell’ipotesi di regolarizzazione di colf e badanti con finalità assistenziali per i quali viene effettuata proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.) e pertanto, al fine del rilascio dell’attestazione di conformità igienico sanitaria, nonché dell’idoneità abitativa dell’alloggio ove risiede il lavoratore, si deve tenere conto della ulteriore presenza dell’assistito e di eventuali altri componenti il nucleo familiare (nell’ipotesi minima di un lavoratore con qualità di colf o badante e un assistito, la superficie minima per abitante dell’alloggio è riferita a due persone pari ad almeno mq 38).

D) La normativa non si applica in caso di ricongiunzione familiare dei rifugiati (’art. 29-bis e 29 comma 3 lett. a) del T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.


La validità dell'attestazione è riconosciuta dalla Questura per una durata di 6 mesi dal rilascio.

Documentazione necessaria

Oltre ai dati da dichiarare nel modulo di domanda bisogna presentare:

  • fotocopia documento di riconoscimento
  • fotocopia del codice fiscale (se in possesso del richiedente)
  • 2 copie della planimetria catastale dell’alloggio in formato originale e non ridotta e identificazione dell'ubicazione dell'appartamento (Via - Numero Civico - Numero dell'interno - CAP)
  • 2 copie in originale di comodato in uso gratuito (per contratti di soggiorno lavoro subordinato attività di assistenza e di sostegno alle famiglie – colf e “badanti”)

Ritiro della modulistica e dell’attestato:
Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica, via Gramsci 12 (stanza 26)
orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13

Consegna della modulistica:
Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica, via Gramsci 12 (stanza 20)
orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13

Normativa di riferimento »

T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.
Delibera di Giunta  P.G. n.: 306996/2009

Ultimo aggiornamento: venerdì 03 dicembre 2010