Tutti gli impianti termici devono essere muniti di un documento denominato "libretto d’impianto" per gli impianti domestici di potenza inferiore a 35 Kw (caldaiette) e "libretto di centrale" per gli impianti centralizzati di potenza superiore a 35 Kw.
Pertanto è obbligatorio:
La norma non dispone l’obbligo di sostituzione generalizzata dei libretti esistenti ma prevede che tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, dotati di libretto, devono proseguire con le annotazioni previste dalla legge sul nuovo modello di libretto, di cui dovrà comunque essere dotato l’impianto. Verrà quindi utilizzata la nuova impostazione recante più precise indicazioni di tipo tecnico e al nuovo libretto dovrà essere allegato quello vecchio.
Il proprietario e/o il responsabile dell'impianto termico devono garantire che ogni impianto termico abbia il libretto aggiornato; il libretto può essere acquistato nei negozi che producono modulistica, si può utilizzare il file allegato, oppure, entrambi i libretti possono essere forniti dai manutentori (non è noto un prezzo concordato - ad esempio con le associazioni dei consumatori - pertanto non si è in grado di indicare un riferimento utile).
Il libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare nel caso di impianti domestici e comunque restare presso l'affidatario dell'impianto.
La compilazione del libretto dovrà essere effettuata, nelle parti tecniche, dal manutentore o dal terzo responsabile (se nominato).
Il libretto è composto da diversi allegati, tra i quali:
Dove rivolgersi
martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Competenze
Normativa di riferimento »
Decreto Ministero Attività Produttive del 17.03.2003
Ultimo aggiornamento: martedì 01 dicembre 2009