Libretti impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere muniti di un documento denominato "libretto d’impianto" per gli impianti domestici di potenza inferiore a 35 Kw (caldaiette) e "libretto di centrale" per gli impianti centralizzati di potenza superiore a 35 Kw.

Pertanto è obbligatorio:

  • per i nuovi impianti utilizzare esclusivamente i nuovi modelli
  • per gli impianti già esistenti conservare i vecchi libretti allegandoli ai nuovi

La norma non dispone l’obbligo di sostituzione generalizzata dei libretti esistenti ma prevede che tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, dotati di libretto, devono proseguire con le annotazioni previste dalla legge sul nuovo modello di libretto, di cui dovrà comunque essere dotato l’impianto. Verrà quindi utilizzata la nuova impostazione recante più precise indicazioni di tipo tecnico e al nuovo libretto dovrà essere allegato quello vecchio.

Dove reperire i nuovi libretti

Il proprietario e/o il responsabile dell'impianto termico devono garantire che ogni impianto termico abbia il libretto aggiornato; il libretto può essere acquistato nei negozi che producono modulistica, si può utilizzare il file allegato, oppure, entrambi i libretti possono essere forniti dai manutentori (non è noto un prezzo concordato - ad esempio con le associazioni dei consumatori - pertanto non si è in grado di indicare un riferimento utile).

Compilazione e conservazione dei libretti

Il libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare nel caso di impianti domestici e comunque restare presso l'affidatario dell'impianto.

La compilazione del libretto dovrà essere effettuata, nelle parti tecniche, dal manutentore o dal terzo responsabile (se nominato).

Il libretto è composto da diversi allegati, tra i quali:

  • la scheda identificativa dell’impianto che è da compilare in due copie di cui una deve essere consegnata al Comune di Bologna - Unità Qualità Ambientale. La consegna può essere effettuata: tramite consegna diretta (primo piano); tramite fax ; tramite e-mail (con immagine scansionata); via posta tramite lettera ordinaria oppure raccomandata.
  • l'allegato G o F attestante il controllo biennale dei rendimenti termici.



Dove rivolgersi


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Competenze

Normativa di riferimento »

Decreto Ministero Attività Produttive del 17.03.2003

Ultimo aggiornamento: martedì 01 dicembre 2009