La valutazione ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra questi fattori.
Sia la normativa nazionale sia quella regionale prevedono due differenti procedure in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la verifica di assoggettabilità (detta più semplicemente Screening).
Entrambe devono essere attivate su richiesta di chi propone l'intervento.
Lo Screening è una procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Tale procedura si applica al progetto preliminare e presenta un grado di definizione inferiore rispetto a quello di VIA.
Il procedimento di screening può avere uno dei seguenti esiti:
1. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
2. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
3. accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.
La verifica positiva obbliga il proponente l'opera a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute.
La procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è invece molto più complessa. Essa viene svolta sul progetto definitivo di un'opera. Oltre al progetto definitivo deve essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) contenete l'analisi degli impatti che l'opera in progetto avrà sull'ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Solitamente vengono analizzate le seguenti componenti ambientali: aria, rumore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, campi elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti.
L'esito può essere negativo, e pertanto si nega la realizzazione dell'opera, oppure positivo con prescrizioni, in tal caso l'opera è autorizzata.
Progetti soggetti a VIA o a Verifica di assoggettabilità (Screening) e autorità competente per lo svolgimento della procedura
I progetti da sottoporre alle procedure di VIA e Screening sono elencati nel decreto legislativo 4/2008 agli Allegati II, III e IV.
Dove rivolgersi
Competenze
Normativa di riferimento »
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale."
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
Legge regionale (LR) 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.
Delibera della Giunta Regionale del 29/05/2002 n° 1238
Direttiva Generale sull'attuazione LR 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (Screening) e del SIA per la procedura di VIA".
Direttiva Generale sull’attuazione LR 9/99 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” e delle “Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (Screening) e del SIA per la procedura di VIA”.
Circolare Regionale n. 269360 del 12. Novembre 2008
Ultimo aggiornamento: venerdì 28 gennaio 2011