Procedure autorizzative




La LR 17/91 attribuisce ai Comuni le funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo delle attività estrattive.
L'attività estrattiva è consentita previo rilascio di autorizzazione che può avere una validità compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, e che il Comune può  prorogare (al massimo per un ulteriore anno), qualora, alla scadenza prevista vi sia un residuo di materiale non ancora estratto per cause documentabili. L'autorizzazione può essere sospesa o anche revocata per motivi di interesse pubblico e infine può decadere qualora l'attività estrattiva non abbia inizio trascorsi otto mesi dal suo rilascio o qualora, a seguito di diffida ad adeguarsi alle disposizioni di convenzione, il titolare non provveda.
L'inizio di un'attività di cava, oltre che al rilascio di specifica autorizzazione, è subordinato anche procedimento di verifica di impatto ambientale.

Nel caso di cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari, come da allegato A 3 punto a) alla LR 9/99, il proponente attiva la procedura di VIA. In questo caso, il procedimento autorizzativo dell’attività estrattiva viene inglobato nel procedimento di VIA e la conferenza dei servizi istituita per la verifica di impatto ambientale sarà formata anche dai soggetti istituzionalmente chiamati ad esprimersi sul progetto esecutivo dell’attività estrattiva.
Nel caso di cave con meno di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata inferiore a 20 ettari, viene attivata la procedura di verifica (screening) ai sensi della LR 9/99.

La procedura di verifica può terminare con tre diversi esiti: attivazione di procedura di VIA; esenzione dalla procedura di VIA; esenzione dalla procedura di VIA con prescrizioni specifiche. Quando l'intervento viene valutato assoggettabile alla procedura di VIA si rientra nella casistica descritta in precedenza. Negli altri due casi la formalizzazione dell'esito di procedura di verifica conclude il processo valutativo e dà inizio al procedimento autorizzativo.
La procedura autorizzativa prevede che il richiedente presenti al Comune competente per territorio, domanda di autorizzazione corredata di progetto esecutivo e della documentazione elencata all'art. 13 della LR 17/91 nonché di quella che eventualmente il PIAE e il PAE prevedono.

Il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento, invia richiesta di parere in merito al progetto alla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive (CTIAE) che dispone di 60 giorni per esprimere il proprio parere vincolante. La CTIAE rappresenta un organo tecnico consultivo istituito dall'art. 23 della LR 17/91 che fa capo alle Amministrazioni Provinciali e che si esprime sui progetti di cava, sulla congruità delle sanzioni e sui PAE comunali.
Il Comune, dalla data di ricevimento del parere fornito dalla CTIAE (o in caso di silenzio di questa trascorsi i 60 giorni previsti), dispone a sua volta di 60 giorni di tempo per concludere in forma espressa il procedimento.

Nel caso del Comune di Bologna, il procedimento consiste, oltre che nell'istruttoria tecnica, nell'acquisizione del parere di:
Consiglio di Quartiere competente per territorio (in applicazione del Regolamento comunale sul decentramento);
ARPA territoriale competente;
tutti gli Enti od Amministrazioni che, per le specifiche di progetto, sono coinvolte caso per caso.

La fase istruttoria si conclude con l'approvazione in Giunta comunale dello schema di convenzione estrattiva. Quindi si procede alla sottoscrizione della convenzione in forma pubblica (di fronte ad un notaio) ed infine viene rilasciata l'autorizzazione.

Dove rivolgersi


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Ultimo aggiornamento: martedì 15 marzo 2011