Requisiti di prestazione energetica degli edifici


l’Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D. di A.L. 156/08, modificato e integrato dalla D.G.G. 1362/10) da attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia.

La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il risparmio energetico per la climatizzazione estiva e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria. L'atto, deliberato dall'Assemblea legislativa, fissa in particolare i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici con un'applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadri.

E' invece prevista un'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri e livelli prestazionali nel caso di ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, recupero di sottotetti, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.


RUE


Il Regolamento Urbanistico Edilizio ha recepito e integrato nei propri requisiti gli standard di prestazione energetica descritti nelle Linee Guida dell'Energia e prescritti dalla normativa vigente (in particolare la D.di A.L. n. 156/08 Emilia-Romagna e successive modifiche e integrazioni).

Nello specifico, i requisiti di risparmio energetico degli edifici riportati nell’art.56 del RUE sono:

requisito E7.1 - Contenimento dei consumi energetici invernali
requisito E7.2 - Controllo dell’apporto energetico solare
requisito E7.3 - Controllo dell’inerzia termica
requisito E7.4 - Contenimento dei consumi elettrici

Il Comune di Bologna inoltre recepisce il D. LGS 115/2008 di attuazione della Direttiva europea 2006/32/CE, con particolare riguardo ad interventi diretti al risparmio energetico, che in alcuni casi possono derogare dall'applicazione delle distanze minime tra gli edifici, ed in altri l'obbligo di D.I.A è sostituito ad una comunicazione preventiva al Comune secondo i moduli in allegato del RUE.

Normativa di riferimento »

Legge regionale 23.12.2004, n.26
D. Lgs 19.8.2005, n.192 modificato dal D. Lgs 20.12.2006, n.311
Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n.156 del 2008, modificata e integrata dal D.G.R. n.1362/10

Ultimo aggiornamento: giovedì 05 maggio 2011