Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto, a sue spese e tramite tecnico competente di sua fiducia.
Occorre che il proprietario delle aree nomini un responsabile per il controllo e la manutenzione che dovrà procedere alla valutazione del rischio, legato al potenziale rilascio di fibre nell´aria. La gestione dell’amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate. In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).
La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell’amianto è solo sospetta.
In caso una proprietà venga contattata dalla Pubblica Amministrazione, si rende necessario trasmettere copia della valutazione medesima e comunicare il nominativo del tecnico incaricato. È richiesto di fornire in caso di controlli anche la lettera di incarico.
È opportuno che, anche in una proprietà condominiale, la documentazione relativa alla presenza e valutazione sull’amianto sia disponibile ad ogni proprietario.
I risultati della valutazione
La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994.
Per le coperture in cemento amianto valgono le successive indicazioni integrative della Regione Emilia Romagna (linee guida dell’Assessorato alla Sanità, del 17 maggio 2002, prot. n. 22650, allegato n. 2). In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili in
In figura è descritto il diagramma di flusso per valutare lo stato delle coperture secondo le linee guida della Regione Emilia-Romagna.
La valutazione dei restanti manufatti deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come
In figura è descritto il diagramma di flusso per valutare lo stato dei materiali contenenti amianto negli edifici secondo il DM 6.9.1994
Chi può fare la valutazione?
La valutazione deve essere eseguita da tecnici abilitati; le categorie di professionisti abilitati sono le seguenti:
Il tecnico incaricato deve certificare sotto la sua responsabilità lo stato di conservazione dell'amianto o l'eventuale assenza di amianto, se del caso eseguendo anche accertamenti di laboratorio. La certificazione deve essere esibita, a richiesta, all’organo di vigilanza (AUSL) e al Comune. Il tecnico incaricato deve specificare nella relazione il tempo entro il quale la bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di bonifica consigliata.
In dettaglio, gli elementi da richiedere a un tecnico di fiducia possono essere dedotti dal seguente facsimile (suggerimenti per richiedere un preventivo per la verifica/valutazione dell'amianto).
Cosa deve fare il responsabile?
Il Responsabile per la verifica e valutazione dell’amianto deve svolgere le seguenti attività:
Aggiornamento
Le valutazioni devono essere aggiornate secondo la tempistica indicata nel DM 6 settembre 1994.
Amianto in stato friabile
Per l'amianto friabile vi è l’obbligo dei proprietari di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali (obbligo ) e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.
In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
Ultimo aggiornamento: lunedì 10 giugno 2013