Rumori esclusi dalle competenze del Comune


Le vigenti normative escludono dalle competenze del Comune:

  • i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc..)
  • le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
  • il suono delle campane;
  • i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
  • i servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, ecc.), limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
  • problemi condominiali e di vicinato.

Per tutelare i propri diritti, nei casi in cui il Comune non può intervenire, i singoli privati possono rivolgersi all'Amministratore del proprio condominio per le intermediazioni fra i vicini o intraprendere azioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle norme del Codice Civile e Codice Penale, nonché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per le tipologie previste dal codice stesso.

Art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
2. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art.844 del Codice Civile "Immissioni"
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833 e 674 c.p.)
2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (912). Può tener conto della priorità di un determinato uso (890)

L'articolo fa riferimento al concetto della normale tollerabilità, come vincolo ai livelli di rumore che possono essere immessi nei fondi vicini, che la corrente giurisprudenza considera molesta qualora la sorgente disturbante crei un incremento del c.d. rumore di fondo superiore a 3 decibel.

Ultimo aggiornamento: lunedì 14 giugno 2010