Controllo, sanzioni e diffide


Per gli scarichi industriali in fognatura pubblica, l'ente gestore della rete fognaria organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione del servizio. Sono previste ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Oltre all’applicazione delle sanzioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, l'autorità competente, secondo la gravità dell'infrazione procede (ai sensi dell’art. 130 del Dlgs 152/06):

  • alla diffida, stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità,
  • alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica,
  • alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.


Quali sono le sanzioni :

  • Chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro, nell'ipotesi di edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione è da 600 a 3.000 euro.
  • Chiunque apra nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione è punito con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro.
  • Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.
  • Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni inerente alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 20 aprile 2011