Il Servizio di Anagrafe canina permette il controllo e la tutela degli animali di proprietà.
L'iscrizione è obbligatoria per legge solo per i cani mentre per gli altri animali deve essere effettuata se si devono portare all'estero, infatti il passaporto dell'animale viene rilasciato esclusivamente se lo stesso risulta iscritto.
I proprietari devono iscrivere all'Anagrafe canina del Comune di Residenza i propri animali entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. Sono inoltre tenuti, entro 15 giorni, a segnalare l'eventuale decesso, cambio di residenza, di proprietà, mentre lo smarrimento o la sottrazione del cane deve essere segnalata entro 3 giorni.
Gli allevatori hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta con la descrizione dell'animale e i suoi dati identificativi. Debbono altresì segnalare le cessioni o le vendite di animali ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione.
L'iscrizione del cane va effettuata dal proprietario del cane o da un suo delegato (munito di un documento di riconoscimento del proprietario, oltre che del proprio).
Se il cane ha già il tatuaggio o il microchip occorre presentarne documentazione. In caso contrario occorre effettuare un versamento, tramite bollettino postale, di € 3,50 sul C/C n. 17242405 intestato a: Comune di Bologna - Servizio di Tesoreria - piazza Maggiore, 6 (causale del versamento "Fornitura Microchip per iscrizione anagrafe canina). Al momento dell'iscrizione va consegnata la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Anagrafe Canina che provvede alla registrazione del cane e alla consegna del microchip in confezione sterile.
Per iscrivere il cane devono essere specificati, oltre alle generalità e ai recapiti telefonici del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo - se corto, medio o lungo -) che vengono riportati sul Registro di Iscrizione all'Anagrafe Canina insieme al codice di riconoscimento. Per l'inserimento del microchip, l'interessato, può rivolgersi a:
La certificazione del veterinario che attesta l'avvenuto inserimento del microchip dovrà essere consegnata (entro 7 giorni) all'Ufficio Anagrafe Canina, direttamente o tramite posta.
L'informatizzazione dell'anagrafe canina permette la consultazione veloce dei dati fondamentali del cane (tatuaggio e/o microchip, caratteristiche somatiche, nome, data di nascita, ecc...), del proprietario (residenza, recapito, ecc...), delle sue vicende (smarrito, ritrovato, ceduto, ecc...).
La Regione Emilia Romagna ha realizzato una banca dati dei microchip collegata al sito Internet (http://www.anagrafecaninarer.it) tramite il quale è possibile rintracciare il proprietario di un cane microchippato ed iscritto ad una Anagrafe Canina di un Comune della Regione Emilia Romagna.
Le sanzioni previste sono:
Chi, per gravi motivi, non fosse più in grado di tenere il proprio cane e/o gatto, può fare rinuncia presso l'Ufficio Diritti degli Animali che provvederà a trasmettere al Canile la richiesa di ricovero.
Documentazione necessaria
Costo e modalità di pagamento
L'iscrizione all'Anagrafe Canina è gratuita.
Il costo del microchip è di € 3,50
Non esiste alcuna tassa sui cani e/o gatti. Le spese veterinarie documentate possono essere detratte dalla dichiarazione sui redditi.
Dove rivolgersi
Ricevimento al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 12.30.
Per le telefonate è possibile chiamare in orario di apertura dello sportello, in caso di massiccia affluenza del pubblico, gli operatori potrebbero non rispondere). E' possibile chiamare anche dopo l'orario di apertura al pubblico, ed anche il lunedì e venerdì mattina, fino alle 13.30, e nei pomeriggi dalle 14.30 alle 17, tranne il venerdì. Inoltre è possibile scrivere una mail lasciando un recapito.
Competenze
Normativa di riferimento »
L. n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
L. Regionale n. 27 del 7.04.2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
Del. Consiglio Comunale P.G. N. 39451/02 del 22.07.2002 "Regolamento di Igiene per la tutela della Salute e dell'Ambiente del Comune di Bologna"
Ultimo aggiornamento: martedì 03 marzo 2009