Tutte le attività che direttamente o indirettamente possono compromette l'integrità fisica e lo sviluppo della pianta sono considerate danneggiamenti.
Il Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, così come definito nell'articolo 8, vieta di provocare ferite o affiggere con chiodi o filo di ferro cartelli manifesti ecc., parcheggiare le automobili a ridosso di alberi situati in aiuole stradali, realizzare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la chioma, versare sostenze tossiche, accendere fuochi, scavare, asportare , depositare materiale o impermeabilizzare le aree di pertinenza della alberature.
Nelle aree di cantiere o nei casi di occupazione di suolo pubblico onde evitare qualsiasi danneggiamento alla vegetazione esistente è obbligatorio applicare quanto previsto nell'articolo 6.
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Ultimo aggiornamento: giovedì 14 aprile 2011