Settore -> Qualità Ambientale -> Aria -> Introduzione
Introduzione
Il quadro normativo in materia di "inquinamento atmosferico" si è evoluto notevolmente a partire dall'introduzione del
D.Lgs 351/99 e seguenti decreti attuativi. Il decreto definisce e riordina un glossario di definizioni chiave che devono supportare l'intero sistema di gestione della qualità dell'aria (quali ad esempio valore limite, valore obiettivo, margine di tolleranza, zona, agglomerato etc.) e nel contempo definisce in modo articolato il livello delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni così riassumibili:
la Regione è l'ente che deve programmare la gestione delle risorse ambientali ed adattare alle esigenze locale gli obiettivi ed i principi definiti a livello statale, il livello provinciale si deve caratterizzare per i compiti di programmazione, di amministrazione attiva degli interessi ambientali attraverso l'approvazione di specifici progetti. Al livello di governo comunale spetta invece la gestione dei servizi ambientali e l'attuazione della pianificazione. Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, l'art. 122 della Legge Regionale 3/99 "Riforma del sistema regionale locale", pone in capo alle provincie l'individuazione delle zone per le quali è necessario predisporre un Piano finalizzata al risanamento atmosferico che contenga le azioni e gli interventi necessari ad assicurare che i valori di qualità rispettino i limiti determinati dalle norme. Tale piano, dopo l'esame da parte della Regione, dovrà poi essere approvato localmente.
Il
D.M. 60 del 02/04/2002 segna un altro importante passo nella determinazione del quadro che deve caratterizzare la gestione della qualità dell'aria, si definisce per gli inquinanti normati i valori limite ed i margini di tolleranza. Particolare rilievo viene dato all'informazione al pubblico che deve avvenire attraverso la pubblicazione dei dati ambientali disponibili che, a seconda degli inquinanti può avere frequenza oraria, giornaliera, mensile; vengono inoltre definiti con chiarezza sia i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento che quelli per determinare il numero minimo degli stessi.
Con il
D.M. 261 del 01/10/2002 si definiscono le modalità tecniche per arrivare alla zonizzazione del territorio, le attività necessarie per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, i contenuti dei piani di risanamento, azione, mantenimento. È proprio con il recepimento di questa direttiva che prende il via tutta una nuova serie di attività, volte non solo alla conoscenza del territorio, ma prevalentemente al risanamento e al mantenimento di migliori condizioni di qualità dell'aria. Con il nuovo quadro normativo (D.Lgs 351/99, D.M. 60 del 02/04/2002, D.M. 261 del 01/10/2002)si è passati difatti da una normativa improntata sulla logica di "emergenza" ad una normativa ispirata invece al concetto di "prevenzione dell'inquinamento atmosferico, del risanamento e del mantenimento della qualità dell'aria".